Trattasi di una tematica molto in voga. Il dubbio amletico inerente alla possibilità per i dipendenti comunali italiani di avere un secondo lavoro extra-ufficio.
Per gli interessati, chiamiamoli pure incarichi esterni, attività extraprofessionali, doppio lavoro o seconda attività. La miscela poco cambia.
I dipendenti comunali vogliono sapere se possono realmente avere un secondo lavoro in Italia e soprattutto quali siano le realtà attuative pratiche da concretizzare…..
Molti sono gli articoli che si trovano in rete, anche su portali di rilevanza nazionale, e tutti citano sempre e solo le norme di ordinamento storiche nonché numeri famelici di dipendenti sanzionati per doppio lavoro.
Il dipendente comunale, il dipendente di enti locali, così come gli altri dipendenti, vuole conoscere materialmente le modalità specifiche da attuare.
In altre parole: come esercitare un secondo lavoro.
Come ben sappiamo esiste il dovere di esclusività, lo statuto degli impiegati civili (d.p.r. n. 3 del 1957) e la triplice riforma del pubblico impiego, colmata con il decr. Leg.vo 165/01 cosi come ampliata e aggiornata dalla legge 145/02 e 190/12.
Oggi anche il dipendente di un ente locale può esercitare un secondo lavoro previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
DETTAGLI:
L’espletamento degli incarichi extra-impiego per i dipendenti comunali e dipendenti di enti locali, che siano questi retribuiti o non retribuiti, deve avvenire sempre fuori dell’orario di lavoro, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature dell’ufficio d’appartenenza e senza pregiudizio alcuno per lo stesso, assicurando l’esercizio imparziale delle funzioni, da parte del dipendente.
Lo svolgimento dei suddetti incarichi – per il personale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% – è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione e l’attività deve essere esercitata con principi tecnici di occasionalità. (Principi specialistici che ho trattato sui Manuali di riferimento nonché in altri articoli dedicati).
Lo svolgimento di svariati incarichi extra-lavoro, seppur remunerati, è subordinato Semplicemente alla sola preventiva comunicazione.
Alcuni di questi sono:
- a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, quando tali prestazioni non si traducano in attività prevalente, continuativa o professionale, implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione e non si concretizzino in un rapporto di lavoro o nell’assunzione di cariche amministrative e professionali;
- b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- c) la partecipazione a convegni o seminari, se effettuata a titolo gratuito, o sia percepito unicamente il rimborso spese. Al riguardo, è necessario valutare se l’evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell’aspetto didattico e formativo (che implica l’autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito, che non necessita di autorizzazione;
- d) gli incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute;
- e) l’effettuazione di incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, comando, o fuori ruolo (ad es. cariche elettive o politiche); al contrario, per i dipendenti posti in aspettativa per motivi personali continuano a sussistere le incompatibilità;
- f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonche’ di docenza e di ricerca scientifica
- h) le funzioni relative alla cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussista conflitto di interessi;
- i) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziali senza scopo di lucro.
Sono, altresì, esenti dalla necessità di autorizzazione ed è quindi sufficiente la semplice comunicazione, i seguenti incarichi/attività:
- espletamento di funzioni di Commissario ad acta disposto dal Giudice Amministrativo;
- partecipazione a società di capitale senza compiti di gestione e società in accomandita semplice, limitatamente alla qualifica di “socio accomandante”;
- attività di progettazione e/o direzione lavori per se stessi o, qualora svolti gratuitamente, per parenti od affini entro il 2° grado;
- Sono esclusi dall’autorizzazione e dalla comunicazione gli incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio.
Inoltre le attività non soggette ad autorizzazione, non prettamente citate dalle norme, sono anche molte altre, in linea di massima circoscrivibili a tutte quelle attività dove non sia prevista retribuzione o che comunque siano inerenti lo svolgimento di attività svolte per diritti costituzionali del cittadino. (ad esempio associazioni e quant’altro O TUTTE QUELLE STRUTTURAZIONI LEGALI CHE FANNO PARTE DELLE “MODALITA’ ALTERNATIVE” DI CUI PARLO GRATIS QUI).
In relazione ai processi autorizzatori, come sempre ripeto, sarà utile saperli gestire al meglio, affidandosi, almeno all’inizio, ad un professionista, in quanto gli errori fatti sono spesso difficilmente ripristinabili.
Per questo serve un passo a passo completo, dove prendiamo insieme un’autorizzazione e la stiliamo insieme parola per parla con tutti gli elementi giuridici più funzionali alla tua situazione.
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Per il personale appartenente alla separata area della dirigenza, l’autorizzazione è rilasciata dal Direttore generale.
INCOMPATIBILITÀ GENERALI
- Ferma restando l’applicazione della disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa vigente, il dipendente provinciale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, non può in via generica (fattori che sono poi da valutare per svariati singoli casi dei dipendenti e relazionati agli elementi che ne determinano la compatibilità):
- svolgere altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati;
- esercitare attività commerciali;
- esercitare l’attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;
- esercitare attività industriali in qualsiasi forma. Nel termine “industria” deve essere ricompresa anche l’attività artigianale, agricola e di coltivatore diretto, esercitate in modo continuativo, professionale e lucrativo;
- esercitare le attività libero professionali in maniera continuativa e lucrativa per il cui
svolgimento sia necessaria l’iscrizione ad albi ed ordini professionali;
- assumere cariche in società di persona o di capitali aventi scopo di lucro. Tale incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l’esercizio di rappresentanza della società, l’esercizio di amministratore;
- ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell’amministrazione, fatti salvi accordi fra enti per lo svolgimento di particolari funzioni specialistiche da parte di dipendenti;
- ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, pubblici consorzi, società partecipate da enti locali che gestiscono servizi pubblici locali di cui la Provincia di Prato è socia in quota parte, fatto salvo le disposizioni normative di cui all’art. 4 comma del D.L. n. 95/2012.
In questo articolo specialistico sono finalmente state tracciate linee importanti per delucidare l’opportunità per i dipendenti comunali e dipendenti di enti locali di esercitare un secondo lavoro extra ufficio.
Chiaramente trattandosi di un articolo dedicato alla massa, tutte le singole specifiche connesse agli elementi che un dipendente può presentare, devono essere trattate in via esclusiva.
Massimiliano Acerra, per www.doppiolavoroautorizzato.it
Max dice
La solita fregatura. Il solito stato. Vampiro. C’è solo da scappar via. Oggi. Non si riesce più ha pagare niente con stipendi. Statali. …io volevo fare. Il lavapiatti. Non si può. Porca Puttana
Bisogna solo fregarsene e pensare alla propria sopravvivenza.