Il D.P.R. n. 3 del 1957 è lo “Statuto degli impiegati Civili dello Stato”.
Trattasi della norma dell’ordinamento tutt’ora in vigore per tutti gli impiegati civili.
La parte relativa alla disciplina delle incompatibilità e attività extra, era rapportata all’epoca in cui il decreto è stato concepito.
Il fondamento e la radice della strutturazione attuale del “secondo lavoro dei dipendenti statali, al tempo attuale, resta comunque la medesima, la base di partenza alla quale dover aggiungere le successive evoluzioni giurisprudenziali intercorse negli anni. Tutt’ora in molti uffici periferici si conosce solamente questa normativa.
Lo statuto, tratta nell’art. 60 il tema delle attività extra lavorative dei pubblici dipendenti, diffida, decadenza dall’impiego e quant’altro.
Dalle radici di questo statuto, sono stati materialmente estratti molti dei regolamenti interni di svariate amministrazioni comprese quelle del ramo “forze armate”.
Allo stato attuale, come da testimonianza statistica dei dipendenti statali, molte amministrazioni locali spesso non conoscono l’evoluzione di giurisprudenza avvenuta nel corso degli anni con la disciplina del decr. leg.vo 165/01 e gli aggiornamento della legge 190/12.
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