Estraiamo ancora punti cardine dai libri specialistici di Massimiliano Acerra al fine di offrire un orientamento di comprensione sull’autorizzazione al doppio lavoro del dipendente pubblico e statale.
“Il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.
“Le amministrazioni dovranno evitare appesantimenti della procedura di autorizzazione, che possono condizionare quelle situazioni in cui l’attività da svolgere non è programmabile dall’interessato con un congruo anticipo.
Situazioni del genere (riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani o riviste) sono senz’altro superabili rilasciando la relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti, ma sulla base di una richiesta di breve-medio periodo, sia pure previsionale.”
“Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attività ulteriori.
In questo modo l’amministrazione sarà in grado di valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell’autorizzazione, o il rifiuto della stessa. (circolare n. 6 del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Funzione Pubblica del 1997.)”
ECCO DETTAGLIATI ALCUNI PUNTI DA CONOSCERE PERSONALMENTE ED IN VIA PREVENTIVA DAL DIPENDENTE.
Se non si conoscono le risposte a queste domande, un’istanza di autorizzazione andrà incontro ad un diniego annunciato.
1) le autorizzazioni esistono di due categorie: per data certa e in forma previsionale
2) le istanze di autorizzazione sono sottoposte al preliminare vaglio del capo ufficio che emette un parere (non vincolante)
3) la compatibilità dell’attività ed i relativi presupposti si evincono non dalla dichiarazione che fa l’istante in merito alla sua presunta e limitata attività, ma in merito ai requisiti tecnici esposti
4) un’istanza senza requisiti essenziali che non viene stilata da una mano esperta o da chi non ha cognizione della materia viene rigettata
5) l’istanza deve contenere gli elementi primari dell’attività esposti e strutturati nella normativa sull’ “anagrafe delle prestazioni”
6) Non sempre serve istanza ministeriale, ma il caso va valutato singolarmente anche in merito al fatto che l’attività sia remunerata o meno.
7) le autorizzazioni possono essere formalizzate anche per singolo incarico o per una sequela di incarichi relativi SEMPRE a un periodo circoscritto..
8) ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, inserito dall’art. 6 della legge n. 15/2005. le istanza non hanno immediato diniego, ma a termini di legge, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, al fine di specificare meglio alcuni requisiti eventualmente non ben delineati con la prima istanza.
9) esiste l’istanza di autorizzazione oppure la “comunicazione” di inizio attività semplicemente indirizzata al capo ufficio
10) nell’istanza serve in via essenziale un numero anche indicativo di prestazioni e relativa remunerazione.
11) in merito al numero di prestazioni consentite esiste una limitazione alle attività occasionali imposta dalle amministrazioni.
12) tutte le eventuali forme contrattuali che potresti ottenere hanno delle limitazioni che è ESSENZIALE conoscere prima di prendersi un diniego.
13) devi conoscere i requisiti essenziali affinchè quella che tu descrivi come attività occasionale deve effettivamente avere i relativi requisiti tecnici. (in queste guide è presente in via riassuntiva la differenza tecnica tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale)
14) Non esiste la compatibilità connessa direttamente ad un’attività extra, ma la compatibilità la determinano gli elementi che delineano il secondo lavoro.
15) esistono molteplici attività lavorative non soggette ad autorizzazione.
16) le autorizzazioni hanno una scadenza.
Trattasi di risposte molto facili da ottenere e conoscere, ma è necessario conoscerle PRIMA di presentare istanze “fai da te” prive di requisiti tecnici.
Ti sei accorto di non conoscere questi punti e di non avere sufficienti nozioni? ALLORA NON PRESENTARE ISTANZE!!
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