Nell’anno 2003 è stata varata un’importante riforma per tutti i lavoratori. L’approvazione della riforma “BIAGI” sul mondo del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003 ratificata e delucidata dal Decr. Lgs.vo. esecutivo n. 276 del 10/09/2003).
Il correlato art. 61 estende la fattispecie del lavoro occasionale, in essa definita, a tutti le tipologie di lavoratori, compresi i pubblici dipendenti.
Nella fattispecie la normativa citata specifica quanto segue: “Per “prestazioni occasionali” si intende i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente”.
Chiaramente se i committenti sono sempre diversi e trattasi di prestazioni occasionali circoscritte in poche ore per singole prestazioni, il tetto limite permane quello imposto dall’art. 2222 del codice civile.
Occorre fare distinzione dalla forma paritetica di “lavoro autonomo occasionale”
Per quanto concerne la fattispecie inerente al pubblico dipendente e al secondo lavoro, sono considerati incarichi retribuiti, tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Naturalmente, un secondo lavoro extra (sia remunerato che semplicemente esercitato a titolo ricreativo, di svago o a titolo benefico) non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che il dipendente pubblico è chiamato a svolgere all’interno dell’Amministrazione e non deve contrastare con gli obblighi e i doveri istituzionali, oppure riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla propria amministrazione. (Verifica del conflitto di interessi previsto dalla legge 190/12)
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