A norma dell’art. 60 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, (d.p.r. n. 3/57) e a norma di tutti gli ordinamenti dei corpi statali, perlopiù estratti dallo stesso statuto, una volta colti a svolgere attività extra-lavorative non autorizzate, si viene diffidati a cessare la condizione di incompatibilità entro 15 giorni pena la decadenza dall’impiego.
Estraiamo importanti nozioni dai libri specialistici di Massimiliano Acerra che trattano l’evoluzione giurisprudenziale avvenuta negli anni successivi:
L’articolo è stato così integrato definitivamente dal Consiglio di Stato:
“Le attività di lavoro citate dall’art. 60 testo unico 10 gennaio 1957 n.3 (e successivi ordinamenti dei corpi civili e militari), per essere considerate quale elemento assolutamente contrastante col rapporto di pubblico impiego tale da implicare una vera e propria incompatibilità, punibile con il provvedimento di decadenza dall’impiego (art. 63 dello stesso testo unico), devono ricoprire il presupposto, oltre che della continuità, anche della professionalità, intendendosi con ciò, un’attività che sia prevalente rispetto ad altre nonché direttamente, proporzionatamente e adeguatamente retribuita e lucrativa.” (Consiglio di stato n. 1080/89)
Invocando il principio di “esclusività”, è incompatibile, indipendentemente dalla sua inclinazione, qualsiasi attività non pertinente al rapporto di impiego che, per intensità, prevalenza, continuità costanza e professionalità, individui la realizzazione di un nucleo di interessi estranei ai doveri d’ufficio. Chiaramente dai casi esposti, vanno escluse le attività occasionalmente esercitate.
Tale argomentazione veniva più volte illustrata, puntualizzata e circostanziata dalla Corte dei Conti, sez. C, 21 maggio 1984, n. 1450; Consiglio di Stato sez. V, 16 maggio 1989, n.297; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 3 agosto 1987, n. 1145.
In altre parole è stato delucidato che il provvedimento di perdita dell’impiego si configura nelle ipotesi in cui si verifichi il presupposto di un vero e proprio lavoro o mestiere extra-lavorativo, continuo, professionale e prevalente rispetto al principale e la retribuzione deve essere adeguata tanto da sostituire materialmente in tutto e per tutto quella dell’impiego principale, nonché equa e proporzionata allo stesso. OMISSIS..
(La versione integrale e lo sviluppo semplificato delle norme si trova sui manuali di Massimiliano Acerra).
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