Utile affermare che le sanzioni previste per i dipendenti pubblici con un secondo lavoro non autorizzato, variano innanzitutto in base all’ordinamento interno di ogni singola amministrazione.
Il regime disciplinare e il codice di comportamento del dipendente statale può essere talvolta difforme anche in considerazione dello status istituzionale del singolo dipendente contrapposto alla tipologia di infrazione che ha commesso.
In via generica l’impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 del D.P.R. n. 3 del 1957 (statuto degli impiegati civili simile a tutti gli altri regolamenti delle amministrazioni) viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro 15 giorni.
La circostanza che l’impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare che consiste in una pena solitamente medio-alta, spesso anche pecuniaria laddove sia prevista.
Ma non è tutto.
Utile segnalare casi limite previsti dagli art. 55-56-57 del decreto leg.vo 165/01 nei quali il doppio lavoro del pubblico dipendente non autorizzato in aggiunta ad assodati requisiti di grave conflitto di interessi, può, con l’apporto di specifici elementi probatori, essere punito con pesanti sanzioni e il relativo pagamento di tutti gli introiti percepiti nell’esecuzione del secondo lavoro non autorizzato e in ultimo, anche con il licenziamento del dipendente.
In tal senso l’art. 53 comma 7 del decr. Leg.vo 165/2001 recita quanto segue:“In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
In altre parole, anche se il pubblico dipendente o appartenente alle forze armate ha esercitato un doppio lavoro non autorizzato pagandone comunque le tassazioni e gli oneri fiscali dovuti, è comunque soggetto alla medesima sanzione.
PERCHE’ RISCHIARE QUANDO ESISTE UN METODO CHE PUO’ REGOLARIZZARE IL 95% DELLE ATTIVITA’ IN SERENITA’?
VISIONA IL VIDEO IN CIMA ALLA PAGINA. SCOPRIRAI COSA PUOI FARE DAVVERO.
Lascia un commento