L’Anagrafe delle prestazioni (istituita dall’art. 24 della legge n. 412 del 1991) raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi extra che le pubbliche amministrazioni affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell’art. 53 del Decr. Lgs. 165/2001.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 del decreto leg.vo 165/2001, sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti, sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. (Scheda di rilevazione degli incarichi).
L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonchè le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
La comunicazione all’anagrafe delle prestazioni, viene eseguita dall’amministrazione di appartenenza (relativo Ministero) e non dal dipendente, come molti erroneamente pensano.
L’amministrazione segnala al Dipartimento della Funzione Pubblica numero di incarichi, date eventuali di esecuzione e remunerazione certa o presunta di tutti i dipendenti autorizzati. Nel caso in cui il dipendente abbia svolto incarichi a favore di un’altra amministrazione, sarà carico di questa comunicare a quella di appartenenza i dati relativi al numero di prestazioni, date e compensi percepiti.
Per tale motivo le istanze di autorizzazione presentate dai dipendenti devono essere il più possibile dettagliate (numero di prestazioni, tempi ed eventuale remunerazione, anche in forma previsionale. Tutte le variazioni dei requisiti di svolgimento dell’attività devono essere comunicate entro l’anno dal dipendente alla propria amministrazione).
La vostra amministrazione, nel caso in cui dovesse ritardare nelle comunicazioni, è passibile di sanzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto l’onere del dipendente è quello di avere contatto preventivo con la propria amministrazione segnalando dettagli attuativi dell’incarico.
Importanti gli aggiornamenti apportati dalla legge 190/12 che tra l’altro prevedono una preventiva comunicazione dell’amministrazione al Dipartimento Funzione Pubblica entro 15 giorni dal conferimento anche di attività gratuite.
La guida integrale e specialistica aggiornata con tutte le specifiche di attuazione è pubblicata sui manuali specialistici di Massimiliano Acerra.
Iscriviti SUBITO alla Community con accesso libero in quanto riceverai, oltre alla GUIDA GRATUITA IN E-BOOK, tutti i video corsi sulla “Regolarizzazione del Secondo Lavoro” che prima erano a pagamento e che ho deciso mettere a diposizione agli iscritti GRATIS.
Segui inoltre la serie di Video-lezioni gratis in pillole che ti guideranno passo a passo nel tuo processo di regolarizzazione e realizzazione e ti insegneranno tutto sul “secondo lavoro” dei dipendenti pubblici e statali.
Lascia un commento