Il Decreto Leg.vo 165/2001 è attualmente la normativa di riferimento sul doppio lavoro per tutti i dipendenti pubblici.
Deriva da due norme di settore, molto similari emesse nel 1993 (decr. leg.vo n. 29) e 1998 (decr. leg.vo n. 80), facenti parte di una vera e propria riforma di settore.
Essa ingloba tutte le evoluzioni, aggiornamenti, direttive e sentenze intercorse negli anni che hanno di fatto orientato la materia in una direzione ben precisa. A seguito dell’emanazione di questo decreto, ogni dipendente pubblico e appartenente alle forze armate ha la possibilità di esercitare attività extra-professionali, un secondo lavoro, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e questa verrà rilasciata seguendo specifici criteri oggettivi e predeterminati.
Purtroppo è utile evidenziare una carenza: la normativa non cita alcun riferimento specifico inerente questi criteri, o inerente alle modalità di richiesta di un’autorizzazione o altre modalità attuative concrete.
Stralcio dell’Articolo 53:
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
“L’autorizzazione, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente, dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.”
La normativa è stata aggiornata dalla legge 145/2000 e soprattutto, con alcune variazioni, dalla recente legge 190/2012, di cui si può visionare un importante riassunto nell’articolo dedicato, preparato appositamente da Massimiliano Acerra.
Lo stralcio attuativo delle norme, corredato da spiegazioni semplificate e concrete su come attuare un secondo lavoro in base alle normative vigenti, lo trovi sui manuali specialistici di Massimiliano Acerra intitolati “Doppio Lavoro” e “Prestazioni Occasionali”
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