E’ incompatibile a priori l’esercizio di libere professioni e professioni intellettuali.
Solo i dipendenti con orario ridotto al di sotto del 50% del full-time possono all’evenienza esercitare una libera professione.
Per TUTTI gli altri dipendenti, i quali devono esercitare attività solo in un contesto occasionale, la libera professione è vietata.
Esistono chiaramente delle eccezioni alla regola e modalità alternative di regolarizzazione che molti utenti non formati sulla materia non possono nemmeno immaginare. Si tratta infattI della metodologia studiata da Massimiliano Acerra, il metodo del “DOPPIO LAVORO AUTORIZZATO”.
La tematica delle libere professioni, è stata trattata sui libri specialistici di Massimiliano Acerra.
Visioniamo alcuni estratti dai manuali:
“Le professioni intellettuali sono inquadrate dall’art. 2229 del codice civile.
Le norme per le prestazioni sono definite negli articoli successivi del codice civile.
Per professione intellettuale si intende l’attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o equipollente avente valore legale.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sono demandati alle associazioni professionali di categoria. Esistono professioni intellettuali per le quali NON è necessaria alcuna iscrizione ad albi. (es.: consulenti giuridici, tributaristi).
Tuttavia ci sono anche professioni intellettuali per le quali l’iscrizione non è richiesta (es.: giuristi di impresa, quadri professionali aziendali, lobbisti, politologi, economisti) ed addirittura esistono varie attività specializzate il cui esercizio è lasciato alla libera iniziativa, con il rispetto dei principi generali dell’ordinamento (es.: visuristi, naturopati, grafologi, architetti specialisti, doppiatori).
Attenzione alle norme speciali che disciplinano le singole e specifiche professioni. L’art. 2230 del codice civile, stabilisce i criteri di base per la prestazione d’opera intellettuale. Importante che lo stesso articolo disponga il fatto che sono fatti salvi i regolamenti speciali che inquadrano ogni singola professione intellettuale.
Chiaro che ognuno di voi, che detiene i titoli per certe professioni, dovrà valutare la singola casistica e le disposizioni peculiari relativi alla propria specializzazione e al proprio collegio. Nonostante la preclusione a priori, non costituisce tuttavia una violazione del famoso dovere di esclusività la semplice iscrizione ad un albo professionale, salvo il caso in cui non appartenga ad un ruolo professionale per il quale è prevista l’iscrizione nell’albo speciale.
Con sentenza del 19 dicembre 1986 n. 284, la Corte Costituzionale ha difatti puntualizzato che deve giudicarsi ammissibile la semplice iscrizione all’albo senza l’effettivo esercizio professionale. Questo in linea di massima.
Alcune amministrazioni, con circolari esplicative, vietano invece anche la semplice iscrizione agli albi professionali per specifiche ragioni di status giuridico.
Pertanto tutte le varie eccezioni devono essere valutate a priori….”
Utile segnalare che un’attività apparentemente “non compatibile” potrebbe in realtà avere possibilità ALTERNATIVE di regolarizzazione che molti nemmeno immaginano possano esistere.
Ne sono state trovate praticamente per ogni attività e le trovate nella sezione inerente TUTTI I LAVORI AUTORIZZATI.
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