Tra i lavori occasionali è ricompreso il lavoro accessorio previsto dagli artt. da 70 a 74, d.lgs. 276/2003, la cui caratteristica principale è la forma di pagamento che avviene esclusivamente tramite buoni lavoro (i cosiddetti voucher) del valore nominale di € 10,00.
Trattasi di un regime fiscale agevolato con il quale vengono retribuiti anche i lavori occasionali extra dei pubblici dipendenti.
Sui manuali specialistici di Massimiliano Acerra sono presenti tutte le evoluzioni giuridiche della legge.
Visioniamo un estratto sintetico degli ultimi aggiornamenti della riforma “Fornero” tratto dai libri:
Prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio dopo il 18 luglio 2012
L’art. 1, comma 32, della legge 28 giugno 2012 n. 92, entrata in vigore il 18 luglio, u.s., ha sostituito l’art. 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Ai sensi del comma 1 della nuova norma “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Circolare n. 18/2012 del 18 luglio c.a., ed in conformità al parere n. 46/2010 – per la parte non in contrasto con la nuova disciplina, circa la possibilità per i Lavoro accessorio per dipendenti statali e secondo lavoro dipendenti pubblici di svolgere attività occasionali nei limiti dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 – espresso dal medesimo Ministero con nota 25/I/21956 del 22 dicembre 2010, i dipendenti possono essere autorizzati allo svolgimento di attività occasionali di tipo accessorio tenendo conto di quanto segue: “E’ possibile svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualunque ambito, essendo venuta meno l’elencazione tassativa delle singole fattispecie della previgente normativa, salvo il limite economico di € 5.000 da riferirsi ai compensi percepiti, nel corso dell’anno solare, dalla totalità dei committenti”.
(Per la normale prestazione occasionale, al contrario, il tetto dei 5.000 euro è sempre riferita al singolo committente). Fermo restando il predetto limite economico di complessivi € 5.000, la nuova normativa prevede che “…nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000,00 euro, rivalutati annualmente…”. Pertanto, se il committente è un imprenditore commerciale ovvero un professionista, il compenso percepito nell’anno solare per la prestazione resa non può superare i 2.000,00 euro per singolo committente, nel rispetto del limite complessivo di € 5.000.
Con l’espressione “imprenditore commerciale” deve intendersi, dal lato del committente, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Con riferimento al settore agricolo, la disciplina in argomento si applica alle attività svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972, per le quali non trova applicazione il limite di di € 2.000,00 per singolo committente.
CONCLUSIONI:
e’ utile precisare, per una più opportuna comprensione, che il lavoro accessorio è materialmente una forma di lavoro occasionale a tutti gli effetti, con ulteriori limitazioni rispetto alla usuale prestazione occasionale e che differisce da quest’ultima solo per la forma fiscale di retribuzione. Difatti il lavoro accessorio è, a seguito dell’ultima riforma del luglio 2012, a tutti gli effetti un lavoro occasionale esercitato entro i limiti segnalati.
Differisce dalla prestazione occasionale semplicemente per la forma della retribuzione che viene gestita attraverso i cosiddetti voucher I.N.P.S.
Nella fattispecie, il committente acquista i voucher presso i rivenditori abilitati. A seguito della prestazione lavorativa, corrisponde al prestatore tanti voucher quanto è la retribuzione prevista per la prestazione. Il lavoratore potrà recarsi presso gli esercizi abilitati (tabacchi, ufficio entrate ecc..) e cambiare il voucher per ricevere denaro contante.
Da un voucher del valore nominale di euro 10,00, il prestatore riceverà una somma inferiore in quanto già decurtata dalle tassazioni previste (ricezione di circa 7,50 euro). Una forma certamente comoda per evitare inoltre di doversi rivolgere a professionisti per la gestione fiscale delle prestazioni.
Vantaggi:
• Per il committente (datore di lavoro) Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
• Per il prestatore (lavoratore) Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
TESTI ESTRATTI DAI MANUALI DI MASSIMILIANO ACERRA.
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