In merito alla tematica del “doppio lavoro” dei pubblici dipendenti, è utile tracciare le linee guida delle normative aggiornate, quelle attualmente vigenti. Purtroppo l’evoluzione giurisprudenziale contestuale, risulta spesso ancora aggrappata alle normative di settore emesse molti anni fa e molte amministrazioni recalcitrano…
Le amministrazioni, come abbiamo visto, respingono una forma mentale volta all’innovazione e all’evoluzione generazionale.
Per tale motivazione è opportuno delucidare e dettagliare tecnicamente le normative che al momento disciplinano la tematica al fine di evitare qualsivoglia forma interpretativa unilaterale.
Le attività extraprofessionali dei pubblici dipendenti e degli appartenenti alle forze armate sono consentite previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza nelle modalità che tratterò presto.
Chiaramente la compatibilità dell’attività extra deve essere riscontrata tecnicamente dagli elementi stessi che la determinano, estraibili da fattori univoci che gravitano attorno a svariati presupposti che il dipendente stesso delinea in fase di istanza di autorizzazione.
Iniziamo con l’evoluzione normativa:
Invocando il principio di “esclusività”, è incompatibile, indipendentemente dalla sua inclinazione, qualsiasi attività non pertinente al rapporto di impiego che, per intensità, prevalenza, continuità costanza e professionalità, individui la realizzazione di un nucleo di interessi estranei ai doveri d’ufficio.
Trattiamo di seguito le varie riforme intercorse negli anni:
Sia L’articolo 58, comma 1 del D.lgs. 29/93, sia l’art. 1 comma 60 della legge 662/96 vietano al pubblico dipendente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo. La giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che si ritiene incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, un’attività extralavorativa che sia contraddistinta dalla continuità e dalla professionalità, interpretando con questo termine attività prevalente rispetto alla principale, nonché esplicitamente e proporzionalmente lucrativa (Consiglio di Stato, n. 297/89).
Quindi, allorchè l’attività svolta risulti saltuaria, potrà essere conciliabile con lo status di pubblico dipendente (previo nulla osta della propria amministrazione).
Nell’anno 1996: esce la legge n. 662 del 23/12/1996 nella quale, art. 1 comma 60, inizia a parlare e trattare prestazioni extraprofessionali per pubblici dipendenti (consentite previa autorizzazione).
Nella fattispecie si narrava quanto segue: “Al di fuori dei casi previsti al comma 56 (dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale), al personale é fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego”
La norma citata è stata repentinamente commentata, estesa e illustrata direttamente dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con le circolari n. 3 e n. 6 del 1997.
A partire dalla “privatizzazione” dell’impiego pubblico, la disciplina delle incompatibilità è stata oggetto di una triplice complessiva riforma:
– la prima, realizzata nel 1993, dal d.lgs. n. 29 e dal suo art. 58;
– la seconda, portata a termine nel 1998, dal d.lgs. n. 80, che, all’art. 26, ha riscritto l’art. 58 succitato nei commi dal sesto al sedicesimo.
A ciò si è poi aggiunta tutta una legislazione d’incentivazione del part-time nella pubblica amministrazione (non destinata al personale delle forze armate).
In ultimo è stato concepito il decreto leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001, integrato e modificato dalla legge n. 190 del 2012, che detta le linee tuttora in vigore relativamente alla disciplina delle incompatibilità.
L’anno 2003 è stato un anno importante per tutti i lavoratori. L’approvazione della riforma “BIAGI” sul mondo del lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003 ratificata e delucidata dal Decr. Lgs.vo. esecutivo n. 276 del 10/09/2003).
Il correlato art. 61 estende la fattispecie del lavoro occasionale, in essa definita, a tutte le tipologie di lavoratori. Nella fattispecie la normativa citata specifica quanto segue: Per “prestazioni occasionali” si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente”.
Per quanto concerne la fattispecie dei pubblici dipendenti, sono considerati incarichi retribuiti, tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso.
Naturalmente, determinate prestazioni lavorative occasionali (sia remunerate che semplicemente svolte a titolo ricreativo, di svago o a titolo benefico) non devono arrecare alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che il dipendente è chiamato a svolgere all’interno dell’Amministrazione e non devono contrastare con gli obblighi e i doveri istituzionali, oppure riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla propria amministrazione.
La primaria contingenza ammissibile trattando la coesione tra norme originarie ed evoluzioni, è che le norme originarie e gli aggiornamenti non sono una contrapposizione tra loro, da trattare con impassibilità, ma devono essere intesi come amalgamati all’unanimità.
Purtroppo la lamentela primaria dei tantissimi dipendenti è che certe norme riqualificate, corredate da aggiornamenti e disposizioni, non sono adeguatamente promosse, e spesso non sono esaminate nella trattazione delle nuove istanze.
Il dipendente lamenta il fatto che le amministrazioni prendono spesso in considerazione esclusivamente la normativa primigenia senza valutarne gli effetti giurisprudenziali intercorsi negli anni.
La normativa che al giorno d’oggi deve essere applicata per il regime autorizzatorio del “secondo lavoro dei dipendenti statali” è:
l’art. 53 del decr. 165/01 senza dimenticare i ritocchi previsti dalla legge 190/12.
Per quanto concerne la parte fiscale resta attuale il decr. 276/03 con tutti i suoi aggiornamenti.
Valutiamo insieme quanto disposto dalla norma attualmente il vigore, il decr. Leg.vo 165 del 2001:
Articolo 53:
“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente, dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta direttamente dal dipendente interessato.
L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni”.
E’ stato trattato l’organigramma normativo in ordine cronologico, al fine di delineare al lettore quella che è l’evoluzione giurisprudenziale intercorsa negli anni e che ha offerto l’impalcatura strutturale attualmente in vigore. Nei prossimi articoli verranno illustrati e approfonditi i fattori operativi di regolarizzazione con tutte le relative modalità tecniche.
Massimiliano Acerra per “doppio lavoro autorizzato”.
Il presente articolo è stato pubblicato inoltre sul giornale romano “ATLASORBIS”
(Iscriviti alla newsletter del sito, riceverai video-guide gratuite, un libro gratuito completo che ti introduce alla regolarizzazione del “secondo lavoro” e tante novità e aggiornamenti normativi) ACCEDI QUI.
Angela dice
Come dipendente di Poste Italiane posso intraprendere attività di network marketing senza chiedete autorizzazione all’azienda?
acemax dice
in realtà non proprio angela. anche alle poste comunque segnalare. sono privati ma a partecipazione statale e hanno mantenuto alcune norme sull’incompatibilità.
sotto i 5.000 netti non hai comunque molti problemi.
sopra è da valutare.
ho segnalato svariete tecniche per muoversi correttamente con il network marketing.
scarica le guide in pillole sul sito http://www.doppiolavoroautorizzato.it
Maria dice
Salve, quale dipendente comunale ed avendo ricevuto incarico come consigliera di CdA di Società Cooperativa Edilizia p. a. non a scopo di lucro, devo far o far fare richiesta di Autorizzazione alla mia Amministrazione comunale ed in che termini? Grazie
Maria dice
In attesa di ricevere una cortese risposta, sono a domandarLe se siano applicabili le “modalità alternative ed in che modo. Grazie
acemax dice
ciao. il percorso “modalità alternative” serve per regolarizzare le attività apparentemente incompatibili. Con soluzioni semplici e legali. già esistenti ma mai applicate dalla massa. In questi giorni partirà il programma che metterò a disposizione di tutti.
acemax dice
PER QUANTO CONCERNE L’INCARICO DI CONSIGLIERA IN COOPERATIVA, la legge n. 59/02 ti da via libera. sono solo da verificare alcune cose preliminari. il tenore della cooperativa e il fatto che può fare un’attività similare a quella che fai in amministrazione o che può essere in conflitto. non vedendo la specifica nel quesito mi faccio la stessa domanda che si farebbe l’amministrazione se leggesse il quesito.
Sonopoko dice
Ciao Max, ho appreso le modalità alternative, ed ho comprato il tuo video corso per la verifica della “compatibilità immediata”…entrambi molto utili, ma non mi è chiara una cosa, entrando in modalità alternative, quindi creando delle figure di cui tu hai ampiamente spiegato, si necessita sempre dell’autorizzazione del ministero??? Parliamo del musicista e del Ministero dell’interno; grazie
acemax dice
no. NON SEI SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.
perchè ti muovi con diritti costituzionali e leggi speciali non soggette ad autorizzazioni ne censure.
risolvi il problema alla base.
per questo funzionano.
al massimo puoi fare una “comunicazione” alla tua amministrazione, a seconda dei casi.
Francesca Tassi dice
Salve, complimenti anche per questo articolo, come piu’ in generale per il suo lavoro e i metodi utilissimi che propone: io sono in difficolta’ con la ricezione dei materiali che ho acquistato (Compatibilita’ immediata – 3 Step a €14,90 EUR e anche l’ebook network marketing sempre a €14,90 EUR) ma non ho ricevuto l’accesso a nessuno dei due, ho provato a scrivere una mail a info@ doppiolavoro.it ma al momento sono in attesa di risposta. Vorrei acquistare anche il pacchetto Gold sul fondo pensione ma vorrei risolvere intanto l’invio di questi materiali di formazione…ancora complimenti per il grande lavoro che sta facendo in favore di tanti dipendenti!
acemax dice
ciao francesca tutto risolto. basta contattare il webmaster che si occupa di tutto e che ha già provveduto ad attivare i tuoi account
franca piano dice
dipendente ssn amministrativo può svolgere attività nell’impresa di onoranze funebri di famiglia?
Beatrice dice
Ho acquistato il corso ma nn è arrivato nulla dei materiali e non si accede al video
Come si procede?
acemax dice
ciao. basta contattare il webmaster segnalato nella piattaforma e sistema tutto.
Vincenzo dice
Buongiorno.
Nella qualità di militare, è possibile essere socio e lavoratore occasionale di un attività operante nel settore gastronomico.
E se si …che tipo di società sarebbe più utile formare?
acemax dice
la risposta è si e no.. socio ok.
lavoratore no. puoi fare attività saltuarie in casi eccezionali o per la cura dei tuoi interessi all’interno della società,.
ma socio e lavoratore in via sistematica no.
Emanuele dice
Salve sig. Acerra, sono in dipendente pubblico, poi precisamente ata in una scuola con contratto a 36 ore indeterminato. Ho visto i suoi video e sono stati esplicativi. Vorrei capire meglio però se posso svolgere attività di collaborazione occasionale (naturalmente previa autorizzazione) come consulente ristorativo o se è più opportuno creare una “modalità alternativa”. La ringrazio della sua risposta
Alessandro dice
Articolo ben spiegato ma ancora una cosa non riesco a comprendere bene! Sono un ass. capo della Polizia come formatore o docente serve autorizzazione o basta una comunicazione? Anche perché da come è riportato nel testo di legge non servirebbe!
Carlo Zaggia dice
Gentile Sign. Acerra, volevo chiederle chiarimenti riguardo l’autorizzazione a esercitare un secondo lavoro nel pubblico impiego. Nelle fonti giurisprudenziali da lei citate nell’articolo “DOPPIO LAVORO: EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVE ATTUALMENTE VIGENTI” vi sone due espressioni che vorrei porre alla sua attenzione. Quale è la’interpretazione corretta? Passati i 30 giorni, in caso di mancata risposta, che strumenti ha il soggetto interessanto per conoscere l’esito della propria richiesta di autorizzazione? Ossia: “La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego” legge n. 662 del 1996 e “L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.” del decreto legislativo n. 165 del 2001. La ringrazio. Distinti saluti. Carlo Zaggia